Art. 6

Schede elettorali

In vigore dal 7 mag 1999
1. Nella scheda, munita del timbro dell'autorità portuale o dell'autorità marittima, sono riportate tutte le liste disposte in ordine di presentazione. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza è estratto a sorte. 2. Le schede sono firmate da almeno due componenti del seggio.
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