Art. 9
R e s i d u i
In vigore dal 17 apr 1998
1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi e vengono comprese tra le attività del conto patrimoniale.
2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi e vengono comprese tra le passività del conto patrimoniale.
3. Le somme iscritte nel fondo di riserva e non utilizzate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa.
4. Annualmente viene compilata, distintamente per esercizio di competenza e per capitoli, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse o accreditate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o non più da accreditare, nonché quelle rimaste da riscuotere o da accreditare.
5. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita delibera del consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti è tenuto ad esprimere il suo parere.
6. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al precedente comma sono allegate al conto consuntivo.
7. Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1998-02-27;66#art-9