Art. 12

Disciplina del servizio di tesoreria o di cassa

In vigore dal 17 apr 1998
1. Il servizio di tesoreria o di cassa è affidato, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ad un unico istituto di credito di cui all' del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione. 2. L'istituto di credito tesoriere o cassiere della soprintendenza è incaricato: a) di riscuotere le entrate; b) di pagare le spese stanziate in bilancio.
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