Art. 11
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 17 apr 1998
1. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed è convocato in via straordinaria dal presidente o su richiesta degli altri due componenti.
2. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno due componenti.
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Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1998-02-27;66#art-11