Art. 11

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 17 apr 1998
1. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed è convocato in via straordinaria dal presidente o su richiesta degli altri due componenti. 2. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno due componenti.
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Consiglio di amministrazione (Art. 11 Regolamento recante norme per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa della soprintendenza archeologica di Pompei.) — Testo vigente | Portale Normativo