Art. 7

Scritture contabi1i

In vigore dal 17 apr 1998
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dei beni in uso di cui all'. 3. Il sistema di scritture della soprintendenza è il seguente: a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere; b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare; c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui; e) i registri degli inventari. 4. Le scritture contabili di cui alle lettere d) ed e) devono essere effettuate su registri numerati e vidimati dal direttore amministrativo o dal suo delegato. Nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati deve essere comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1998-02-27;66#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo