Art. 13

Anticipazioni in contanti

In vigore dal 17 apr 1998
1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al direttore amministrativo o ad un suo delegato di un fondo cassa. 2. Con il fondo di cui al comma 1 si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione. 3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.
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