Art. 14

Attività contrattuale

In vigore dal 17 apr 1998
1. L'attività contrattuale della soprintendenza si svolge in conformità alle procedure e alle disposizioni di legge previste per le amministrazioni dello Stato, nonché per le spese da farsi in economia secondo il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. 2. I contratti sono stipulati dal direttore amministrativo e approvati dal consiglio di amministrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 febbraio 1998 Il Ministro per i beni culturali e ambientali Veltroni Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998 Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 65
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