Art. 10

Disciplina dei beni d'uso

In vigore dal 17 apr 1998
1. I beni della soprintendenza appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso alla soprintendenza. 2. Per tali beni si osservano le norme previste dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché le istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato. 3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal soprintendente. La consegna si effettua per mezzo degli inventari. 4. Quando il soprintendente cessa il suo ufficio il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni in contraddittorio tra il consegnatario uscente ed il consegnatario subentrante, con l'intervento di un funzionario incaricato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
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