Art. 5

Fondi di riserva

In vigore dal 17 apr 1998
1. Nel bilancio annuale sono iscritti, in appositi capitoli, un fondo di riserva per le spese impreviste ed uno per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. 2. Gli stanziamenti iscritti nei fondi di riserva di cui al comma 1 possono essere utilizzati previa delibera del consiglio di amministrazione e non possono superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.
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