Art. 1
Bilancio di previsione, esercizio finanziario
In vigore dal 17 apr 1998
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
Visto il regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760: "Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e successive integrazioni, concernente: "Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali";
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, concernente: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";
Visto l', comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, concernente: "Disposizioni sui beni culturali";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 18 febbraio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 496 del 25 febbraio 1998;
Decreta:
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Bilancio di previsione, esercizio finanziario
1. La gestione finanziaria della soprintendenza archeologica di Pompei, di seguito denominata soprintendenza, si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
3. Il bilancio annuale di previsione è articolato per l'entrata e per la spesa in capitoli.
4. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.
5. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
6. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
7. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'ammontare presunto dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
8. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative della soprintendenza.
9. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
10. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del soprintendente, del collegio dei revisori dei conti e ad una copia dei verbali di deliberazione, all'approvazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero per i beni culturali e ambientali può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio deliberato nel precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.
12. Il direttore amministrativo della soprintendenza adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, compresi gli atti di impegno e di spesa, cura l'amministrazione del personale ed assume la veste di funzionario delegato.
13. La gestione finanziaria della soprintendenza è assoggettata al controllo successivo della Corte dei conti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1998-02-27;66#art-1