Art. 4
Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese
In vigore dal 17 apr 1998
Riscossione delle entrate, ordinazione
e pagamento delle spese
1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria o di cassa mediante reversali di incasso.
2. Le entrate eventuali pervenute direttamente alla soprintendenza sono annotate nel registro di cassa di cui all' e versate all'istituto cassiere o tesoriere entro il giorno lavorativo successivo al loro arrivo, previa emissione di reversali d'incasso.
3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero di capitolo, devono essere firmate dal direttore amministrativo o da un suo delegato.
4. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e muniti del numero di capitolo.
5. Ogni mandato di pagamento deve essere corredato dalla documentazione giustificativa della spesa.
6. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore amministrativo o da un suo delegato.
7. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario vengono restituiti dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria alla soprintendenza per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1998-02-27;66#art-4