Art. 4
Organi di vigilanza e di controllo
In vigore dal 23 lug 1998
1. Il comandante dell'ente o reparto, presso cui l'organismo di protezione sociale è costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attività volte al raggiungimento delle finalità proprie dell'organismo.
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