Art. 4

Organi di vigilanza e di controllo

In vigore dal 23 lug 1998
1. Il comandante dell'ente o reparto, presso cui l'organismo di protezione sociale è costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attività volte al raggiungimento delle finalità proprie dell'organismo.
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Organi di vigilanza e di controllo (Art. 4 Regolamento recante la disciplina delle procedure negoziali semplificate per l'esercizio delle attivita' connesse agli interventi di protezione sociale nell'ambito del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559.) — Testo vigente | Portale Normativo