Art. 9
Gestione diretta
In vigore dal 23 lug 1998
1. La gestione diretta degli interventi di protezione sociale, nei casi previsti dall' del regolamento adottato con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del 25 febbraio 1998, n. 96, è attuata attraverso organi interni dell'amministrazione.
2. Essa viene attuata anche con l'eventuale ricorso a contratto di appalto di servizi.
3. Per la gestione delle entrate, delle spese e per la rendicontazione, si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189.
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