Art. 8
Affidamento in concessione a terzi
In vigore dal 23 lug 1998
1. In mancanza di istanze da parte di organizzazioni del personale costituite ai sensi dell' della legge 11 luglio 1978, n. 382 o di enti, l'amministrazione, nel rispetto delle norme di cui all', procede all'affidamento in concessione a terzi, stipulando apposito atto negoziale con la procedura in forma semplificata prevista dal titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189.
2. L'atto negoziale di cui al comma 1, in aggiunta alle condizioni di cui all', comma 4, contiene altresì le clausole di seguito specificate:
a) l'esercizio delle attività affidate in concessione non può essere ceduto, nè in tutto nè in parte;
b) ove la persona fisica o una rappresentante della persona giuridica affidataria sia oggetto di provvedimenti giudiziari anche di natura cautelare, ritenute dall'amministrazione non compatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse, l'amministrazione provvede alla revoca della concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-02-25;215#art-8