Art. 7

Affidamento in concessione ad enti

In vigore dal 23 lug 1998
1. In assenza di istanze da parte di organizzazioni costituite ai sensi dell' della legge 11 luglio 1978, n. 382, l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale può essere affidato ad enti di diritto pubblico o privato secondo le procedure ed i criteri di cui all'. 2. L'istanza relativa all'esercizio di attività di protezione sociale di più organismi indica l'impegno ad esercitarle nella loro totalità, anche nell'ipotesi di cessioni a terzi di attività economicamente non convenienti. 3. Il relatore stipula la relativa convenzione.
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