Art. 2

Contribuzioni

In vigore dal 23 lug 1998
1. Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all' del regolamento adottato con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del 25 febbraio 1998, n. 96, sono a totale carico degli utenti e sono corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. I corrispettivi dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale a gestione diretta sono fissati in misura tale da assicurare il pieno recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione, secondo le risultanze di apposita contabilità. Tali corrispettivi sono maggiorati di una quota ricognitoria del dieci per cento per i servizi di ristorazione e alloggio. 2. Detti corrispettivi costituiscono contribuzione da riassegnare ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
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