Art. 5

Organi amministrativi

In vigore dal 23 lug 1998
1. Il relatore dell'ente, nel cui ambito sono costituiti organismi di protezione sociale, è preposto alla direzione della loro gestione amministrativa. Egli esercita le attribuzioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189. Il relatore provvede a: a) ordinare le spese e i pagamenti per il funzionamento degli organismi di protezione sociale con le modalità di cui all'; b) disporre, nel caso di affidamento in concessione, gli adempimenti amministrativi connessi con la concessione e stipulare i relativi atti negoziali; c) rendere il conto delle spese per il funzionamento degli organismi secondo le disposizioni di cui agli articoli 174 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189. 2. Il cassiere, in caso di gestione diretta, quale agente contabile incaricato delle riscossioni delle contribuzioni di cui all' del presente regolamento, osserva le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni. Egli, in particolare, provvede a: a) versare in tesoreria le contribuzioni medesime, con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato; b) rendere il prescritto conto giudiziale, corredato dei relativi documenti, tramite il comando generale alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
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