Art. 6

Affidamento in concessione ad organizzazioni costituite fra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

In vigore dal 23 lug 1998
1. L'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale è affidato ad organizzazioni costituite ai sensi dell' della legge 11 luglio 1978, n. 382, su istanza delle medesime comprovante il possesso dell'idoneità tecnica ed economica adeguata alla tipologia delle attività che l'organismo intende esercitare. 2. Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, l'opportunità e la convenienza economica, l'affidamento in concessione è deliberato, sentito l'organismo di rappresentanza militare, dal comandante dell'ente presso cui l'organismo è costituito, previa autorizzazione del comandante generale. 3. Il provvedimento di affidamento stabilisce la durata del rapporto e le modalità di espletamento del servizio; esso regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione ed alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nell'ambito dei quali essi sono costituiti. 4. Il provvedimento contiene le seguenti condizioni di carattere generale: a) la concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario, che tiene indenne l'amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa; b) l'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti per sopravvenute esigenze funzionali ed organizzative che impediscono l'ordinario svolgimento delle attività affidate; c) l'esecuzione delle attività in affidamento non può essere ceduta neppure parzialmente ad enti o terzi se non con previa autorizzazione dell'autorità concedente; d) la concessione decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dell'ente presso cui è costituito l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura operativa o funzionale; e) la concessione è revocata per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività affidate. La revoca è disposta dalla stessa autorità che ha determinato l'affidamento; f) in relazione alle attività affidate il concessionario costituisce in favore dell'amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi all'esercizio delle attività in affidamento ed a garanzia dei materiali di proprietà dell'amministrazione; g) il personale preposto alle attività dell'organismo di protezione sociale è di gradimento dell'amministrazione; h) in caso di cessione a terzi dei servizi affidati, se la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attività è oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione incompatibili con la indiretta cura di un servizio di pubblico interesse, l'organizzazione affidataria si impegna a recedere dalla cessione, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi; i) il concessionario stipula a sue spese con compagnia di notoria solidità una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni o infortuni a cose o persone comunque presenti nell'organismo; l) il concessionario regolarizza in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attività oggetto di concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali in favore del personale eventualmente assunto, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi. 5. Il relatore stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-02-25;215#art-6

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