Art. 3

Organi centrali di indirizzo generale

In vigore dal 23 lug 1998
1. Il Comando generale della Guardia di finanza emana direttive di indirizzo generale in materia di: a) pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale e delle relative attività connesse; b) programmazione dell'impiego dei fondi disponibili sui competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi; c) coordinamento e controllo delle attività svolte e verifica della loro rispondenza alle finalità degli organismi; d) definizione delle disposizioni attuative per dare applicazione ai provvedimenti di cui all' della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e all' del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. 2. L'organo centrale della rappresentanza militare è sentito in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale.
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Organi centrali di indirizzo generale (Art. 3 Regolamento recante la disciplina delle procedure negoziali semplificate per l'esercizio delle attivita' connesse agli interventi di protezione sociale nell'ambito del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559.) — Testo vigente | Portale Normativo