Art. 3 · Organi centrali di indirizzo generale

Art. 3

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Organi centrali di indirizzo generale

In vigore dal 23 lug 1998
1. Il Comando generale della Guardia di finanza emana direttive di indirizzo generale in materia di: a) pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale e delle relative attività connesse; b) programmazione dell'impiego dei fondi disponibili sui competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi; c) coordinamento e controllo delle attività svolte e verifica della loro rispondenza alle finalità degli organismi; d) definizione delle disposizioni attuative per dare applicazione ai provvedimenti di cui all' della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e all' del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. 2. L'organo centrale della rappresentanza militare è sentito in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale.
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