Art. 4 · Organi di vigilanza e di controllo

Art. 4

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Organi di vigilanza e di controllo

In vigore dal 23 lug 1998
1. Il comandante dell'ente o reparto, presso cui l'organismo di protezione sociale è costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attività volte al raggiungimento delle finalità proprie dell'organismo.
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