Art. 7

In vigore dal 7 ott 1997
1. Nell', comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) alla fine della lettera b), prima del punto e virgola, sono aggiunte le seguenti parole: ", con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;"; b) nella lettera e), le parole "l'ammissibilità" sono sostituite dalle seguenti: "la pertinenza"; c) la lettera g) è abrogata. 2. L', comma 2, del decreto è sostituito dal seguente: " 2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di domanda di cui all', comma 2 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all', comma 2, nonché la documentazione definita in sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il secondo e il terzo mese successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui all', comma 1. Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano ciascuna impresa la cui domanda è istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota è inviata per conoscenza regione interessata". 3. L', comma 3, del decreto è sostituito dal seguente: " 3. Entro il mese successivo al termine finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione". 4. Dopo l', comma 3, del decreto, è inserito il seguente: " 3-bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolativi, può modificare, con proprio decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in particolare, per non più di trenta giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini vengono in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendono il mese di agosto". 5. Nell', comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nella lettera a), dopo le parole "per ciascuna iniziativa, i seguenti" la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque"; b) nella lettera a), dopo le parole "delibera CIPE 27 aprile 1995" sono inserite le seguenti parole: "e successive modifiche e integrazioni"; c) nella lettera a), dopo il punto 3) sono inseriti i seguenti: " 4) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle specifiche priorità regionali di cui al comma 6, lettera e); 5) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle prestazioni ambientali di cui al comma 6, lettera f)"; d) nella lettera b), dopo le parole "i valori dei" la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque". 6. L', comma 5, del decreto è sostituito dal seguente: " 5. All'eventuale aggiornamento dei predetti indicatori si provvede, tenuto conto delle modifiche decise dal CIPE, con decreto del Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato". 7. Nell', comma 6, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: " a) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: " e) le priorità regionali sono individuate, con le modalità di cui all'articolo 6-bis, con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni e sono espresse attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascun settore e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci; f) le prestazioni ambientali sono individuate, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento al contenimento e / o alla riduzione degli impatti ambientali e / o dei consumi di risorse naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione a tali prestazioni di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci, a seconda del livello delle prestazioni medesime". 8. Nell', comma 7, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "dei fondi disponibili per", le parole "l'anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna graduatoria". 9. L', comma 8, del decreto è sostituito dal seguente: " 8. Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia, con le stesse modalità di cui all', comma 1". 10. L', comma 9, del decreto è sostituito dal seguente: " 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche alle società di leasing". 11. Nell', comma 10, ultimo periodo del decreto dopo le parole "la dichiarazione attestante la", le parole "prima di dette date" sono sostituite dalle seguenti: "data di ultimazione del programma".
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-07-31;319#art-7

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Art. 7 Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente il regolamento sulle modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese. — Testo vigente | Portale Normativo