Art. 3
In vigore dal 7 ott 1997
1. L', comma 1, del decreto è sostituito dal seguente:
" 1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle attività economiche ISTA T '91", ubicate nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5 b, e nelle aree rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 92.3. c) del Trattato di Roma, nonché le imprese, regolarmente costituite sotto forma di società ed ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui all'allegato elenco. Le attività ed i servizi ammissibili sono aggiornati, tenuto conto delle direttive emanate dal CIPE, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le predette imprese devono essere già costituite alla data di sottoscrizione del modulo di domanda di cui all', comma 2 e devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposte a procedure concorsuali nè ad amministrazione controllata".
2. L', comma 3, del decreto è sostituito dal seguente:
" 3. Ciascuna iniziativa a fronte della quale possono essere richieste le agevolazioni è correlata ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione relativa a più iniziative o a più unità produttive, nè la presentazione di più domande di agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili alla medesima iniziativa. Dette iniziative possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso una delle società di leasing di cui all', comma 3 convenzionate con le banche concessionarie".
3. L', comma 4, del decreto è abrogato.
4. Nell', comma 10, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo le parole di "cui al comma 9" sono inserite le seguenti: ", le condizioni di ammissibilità dei programmi e delle spese";
b) alla fine del comma, dopo le parole "della Commissione dell'Unione Europea", sono aggiunte le seguenti parole: "o dal CIPE".
5. Nell', comma 11, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) nel primo periodo, la parola "operatore" e sostituita da: "impresa";
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruità delle spese".
6. L', comma 13, del decreto è sostituito dal seguente: " 13. Il tasso da applicare per le operazioni di attuazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno ed è determinato sulla base del tasso indicativo, definito come tasso di rendimento medio dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa armonizzazione da parte dell'Istituto monetario europeo, maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali.
A partire dal l gennaio di ciascun anno, esso è pari alla media dei tassi indicativi rilevati nei mesi di settembre, ottobre e novembre precedenti e, nel corso dell'anno medesimo, viene sottoposto a revisione qualora si discosti di oltre il 15% dalla media dei tassi indicativi rilevati nel corso dell'ultimo trimestre noto. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, è quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare successivamente alla data di concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione è adeguata alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione Europea".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-07-31;319#art-3