Art. 5
In vigore dal 7 ott 1997
1. Nell', comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole "relative all'acquisto", sono inserite le seguenti: "alla acquisizione mediante locazione finanziaria";
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
" a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico - finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;";
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
" b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;".
2. L', comma 2, del decreto è sostituito dal seguente:
" 2. Per le iniziative promosse dalle società fornitrici dei servizi di cui all', comma 1 - ad eccezione di quelle iscritte al settore "Industria" dell'INPS, per le quali si applicano i criteri di ammissibilità delle spese validi per le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere - le spese ammissibili sono quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, queste ultime anche se relative a commesse interne di lavorazione, purchè capitalizzate".
3. L', comma 3, del decreto è sostituito dal seguente:
" 3. Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando, di cui all', comma 1, precedente a quello cui si riferisce la domanda; fanno eccezione quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; è fatto salvo quanto previsto dall', comma 2. Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente a quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 e relative progettazioni, purchè capitalizzate.
Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all', comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purchè l'impresa stessa l'abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non è ammissibile qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-07-31;319#art-5