Art. 2

In vigore dal 7 ott 1997
1. Dopo l' del decreto è inserito il seguente: "Art. 1-bis (Verifica e programmazione degli interventi). - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, promuove un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda, in particolare, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo svolgimento delle seguenti attività: a) valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate; b) verifica dello stato di attuazione complessivo degli interventi, con particolare riferimento a quelli oggetto di cofinanziamento comunitario; c) elaborazione di proposte circa la programmazione delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle aree interessate; d) elaborazione di proposte per la necessaria integrazione degli interventi con quelli di competenza regionale; e) valutazione dei criteri di cui all'articolo 6-bis; f) elaborazione di proposte per la promozione e l'attuazione degli interventi.
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