Art. 2
In vigore dal 7 ott 1997
1. Dopo l' del decreto è inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Verifica e programmazione degli interventi). - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, promuove un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda, in particolare, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate;
b) verifica dello stato di attuazione complessivo degli interventi, con particolare riferimento a quelli oggetto di cofinanziamento comunitario;
c) elaborazione di proposte circa la programmazione delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle aree interessate;
d) elaborazione di proposte per la necessaria integrazione degli interventi con quelli di competenza regionale;
e) valutazione dei criteri di cui all'articolo 6-bis;
f) elaborazione di proposte per la promozione e l'attuazione degli interventi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-07-31;319#art-2