Art. 4
In vigore dal 7 ott 1997
1. Nell', comma 1, del decreto, la lettera g), è sostituita dalla seguente:
" g) trasferimento: l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti che, qualora non riconducibili ad una delle tipologie di cui alle lettere precedenti, siano determinate da decisioni e / o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata".
2. Nell', comma 2, del decreto, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Per quanto concerne le iniziative di cui al comma 1 volte a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione può essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie".
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-07-31;319#art-4