Art. 9

In vigore dal 7 ott 1997
1. Nell', comma 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il suddetto importo è reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta e l'iniziativa preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda". Nell', comma 2, del decreto, dopo le parole "Ciascuna delle", sono inserite le seguenti "due o". 3. L', comma 3, del decreto è sostituito dal seguente: " 3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare". 4. L', comma 4, del decreto è sostituito dal seguente: " 4. L'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della società di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'". 5. Nell', comma 5, del decreto, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "All'atto dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all', comma 4, la banca concessionaria trattiene il 10% del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. La banca concessionaria comunica periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'effettuazione delle singole erogazioni".
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