Art. 10

In vigore dal 7 ott 1997
1. Nell', comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) qualora per i beni della medesima iniziativa oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche"; b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: " c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di cui all', comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota"; c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: " d) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione, ovvero, per le iniziative di cui all', comma 1, per le quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquatro mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilità delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5 b dei regolamento (CEE) n. 2052 / 88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni"; d) la letterae f) è sostituita dalla seguente: " f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all', comma 4, suscettibili di subire variazioni - nell'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dopo l'entrata in funzione della stessa, ovvero, per quanto concerne il primo di detti indicatori, alla data di ultimazione dell'iniziativa medesima - anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai sorrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;". 2. Nell', comma 4, de1 decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo periodo, le parole "Nell'ipotesi", sono sostituite dalle seguenti: "Nelle ipotesi"; b) nel primo periodo, dopo le parole "prima della scadenza" sono inserite le seguenti: "dei 24 o".
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