Art. 13

In vigore dal 7 ott 1997
1. Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997. 2. Le domande presentate per il bando chiuso il 31 dicembre 1996, per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo solo previa riformulazione, secondo le modalità e le procedure introdotte dal presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 luglio 1997 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 201
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