Art. 6

In vigore dal 7 ott 1997
1. L', comma l, del decreto è sostituito dal seguente: " 1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande, i cui termini sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di iniziative che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle società di leasing di cui all', comma 3, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. L'impresa invia altresì una copia fotostatica del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, può modificare, con proprio decreto, le predette modalità di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilità medesime attraverso un unico bando". 2. Nell', comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) le paro1e ", in duplice originale", sono soppresse; b) dopo le parole "presso le banche concessionarie" sono aggiunte le seguenti: "e gli istituti collaboratori"; c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'iniziativa cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposta ad altre iniziative della stessa impresa, relative a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolate o da agevolare ai sensi del presente decreto, la suddetta documentazione comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande". 3. Nell', comma 3, del decreto, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto della stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie". 4. L', comma 4, del decreto è sostituito dal seguente: " 4. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate e ne venfica la completezza. Fermo restando quanto previsto dall', comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda il cui modello è incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all', comma 4, del presente regolamento e del business plan e quella presentata al di fuori dei termini di cui al comma 1, non è considerata valida e viene restituita all'impresa entro trenta giorni lavorativi dalla data del ricevimento, con specifica nota contenente le relative motivazioni. Detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con allegata copia del modulo di domanda incompleto, e, nel caso di domanda inoltrata dalla società di leasing, anche a quest'ultima. Qualora la domanda dovesse risultare incompleta dei dati, delle informazioni e della documentazione diversi da quelli sopra indicati, la banca concessionaria, entro lo stesso termine di cui sopra, ne richiede l'integrazione all'impresa, con specifica nota. L 'impresa è comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in merito ai dati ed alle documentazioni previste dalla presente normativa, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all', comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora l'integrazione dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque incompleta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata; detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Storico versioni

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