Art. 1
In vigore dal 7 ott 1997
IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell' della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visto, in particolare, l', comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o di impresa o di intese di programma;
Considerato che in base all' del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all', comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell', comma 2, del citato decreto - legge n. 415 del 1992 convertito dalla legge n. 488 del 1992;
Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527 con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE 27 aprile 1995, sono state determinate le modalità, le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la deliberazione del 18 dicembre 1996 con la quale il CIPE, con efficacia relativa alle domande di agevolazioni presentate dal 1997, ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione del 27 aprile 1995;
Considerata, pertanto, la necessità di apportare le conseguenti variazioni al citato decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527;
Ritenuto, per migliorare l'efficacia delle procedure di incentivazione, di apportare alcune ulteriori modifiche ed integrazioni al richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 riguardanti, tra l'altro, l(elevato a)' introduzione di un secondo bando annuale, la riduzione dei tempi per le istruttorie e la formazione delle graduatorie, ed alcune semplificazioni procedurali;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 3 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 38354 del 14 luglio 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Il regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, adottato con decreto del Ministro d'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "decreto", è modificato ed integrato secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-07-31;319#art-1