Art. 7

Seggi elettorali

In vigore dal 5 set 1997
1. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del rettore o direttore, sono istituiti distinti seggi elettorali rispettivamente per l'elezione dei professori e dei ricercatori e per la elezione del personale tecnico ed amministrativo. Per ciascuna elezione possono essere istituiti più seggi, in considerazione del numero degli elettori iscritti e del prevedibile afflusso degli elettori. 2. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti dell'ufficio elettorale di seggio. Ciascun ufficio elettorale di seggio è composto da un presidente e quattro scrutatori, scelti fra gli elettori del seggio; per l'elezione del personale tecnico ed amministrativo il presidente è scelto fra i professori di prima fascia e fra i dirigenti amministrativi. L'ufficio elettorale di seggio è assistito da un funzionario amministrativo con funzioni di segretario. Per la validità delle operazioni dell'ufficio è necessaria la presenza di almeno tre componenti e del segretario. In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il rettore provvede alla sostituzione. 3. In ogni seggio sono predisposte almeno due cabine per la votazione e un'urna per raccogliere le schede votate.
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