Art. 4

Elezione dei rappresentanti della CRUI

In vigore dal 5 set 1997
1. I tre componenti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. 2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai rettori delle università e ai rettori o direttori degli istituti d'istruzione universitaria. Ogni elettore esprime il proprio voto per un candidato. La votazione avviene a scrutinio segreto su candidature nominative presentate entro il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione medesima. Sono eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
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