Art. 3
Elezione del personale tecnico e amministrativo
In vigore dal 5 set 1997
1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è costituito un unico collegio elettorale.
2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale tecnico e amministrativo di ruolo delle istituzioni universitarie, in servizio alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale di cui all'. Ogni elettore dispone di un voto di preferenza. Sono eletti i quattro candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-07-21;278#art-3