Art. 5

Ordinanza elettorale

In vigore dal 5 set 1997
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria ordinanza emanata almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti di cui agli e le modalità di svolgimento delle relative operazioni. 2. In sede di prima elezione l'ordinanza è emanata il giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
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