Art. 9

Operazioni di voto

In vigore dal 5 set 1997
1. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna. 2. Il voto è individuale e segreto. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sul lato interno della scheda il nome e il cognome del candidato prescelto, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare il candidato. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsivoglia altro segno diverso da quelli prescritti. 3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale del seggio, il presidente dichiara chiuse le votazioni. 4. Nei seggi elettorali costituiti per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori il presidente procede al controllo del numero dei votanti che deve corrispondere con il numero delle schede votate. Il segretario redige un verbale, sottoscritto dal presidente, contenente le seguenti notizie: a) numero delle schede ricevute per ciascuna categoria; b) numero delle schede votate per ogni singola area scientificodisciplinare e categoria; c) numero delle schede annullate e non utilizzate. 5. Le schede votate sono raggruppate in plichi separati per categorie e aree disciplinari. In altro plico sono inserite le schede non utilizzate o annullate nel corso delle operazioni elettorali, il verbale e gli elenchi degli elettori. Detti plichi, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, sono riuniti in un unico plico che viene consegnato agli uffici amministrativi delle istituzioni universitarie che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'. 6. Nei seggi costituiti per la elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo l'ufficio elettorale procede alle seguenti operazioni cui possono assistere gli elettori iscritti presso il seggio: a) le schede rimaste inutilizzate vengono contate e racchiuse in un plico sigillato; b) si verifica, sugli elenchi, il numero degli elettori che hanno votato che deve corrispondere al numero delle schede impiegate per la votazione; c) si procede allo scrutinio delle schede votate, dopo aver staccato il tagliando; d) il presidente proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato; e) le schede bianche, quelle annullate e quelle provvisoriamente non assegnate perché contestate, sono inserite in plichi separati che vengono sigillati; f) viene formato e sigillato un plico contenente i plichi di cui alle lettere a), c), e) in cui sono inseriti i tabulati redatti dagli scrutatori, gli elenchi degli elettori e il verbale attestante lo svolgimento delle predette operazioni firmato dal segretario e dal presidente. Tale plico è inviato alla commissione elettorale locale di cui all'. 7. Per plico o contenitore sigillato, si intende una usuale busta, purchè incollata in modo che non sia possibile aprirla senza lacerare la carta, ovvero altro involucro cartaceo o scatola sulle cui chiusure vengono incollate strisce di carta inamovibili. In ogni caso trasversalmente ai lembi delle chiusure sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio di seggio, del segretario e degli elettori che lo richiedono.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-07-21;278#art-9

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