Art. 11
Commissione centrale
In vigore dal 5 set 1997
1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui agli . La commissione è presieduta da un consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, ed è composta da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, nonché da quattro funzionari del Ministero con qualifica non inferiore alla ottava, dei quali uno con funzioni di segretario.
2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-07-21;278#art-11