Art. 6

Formazione degli elenchi degli elettori e presentazione delle candidature

In vigore dal 5 set 1997
Formazione degli elenchi degli elettori e presentazione delle candidature 1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, il Ministero predispone gli elenchi dei professori ordinari, associati e dei ricercatori distinti per collegi elettorali e li invia alle università per l'accertamento e la verifica. Le università predispongono gli elenchi dell'elettorato del personale tecnico ed amministrativo. Gli elenchi di cui al presente comma sono pubblicati mediante affissione presso la sede amministrativa del rettorato e presso le sedi di ogni facoltà. Entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono proporre opposizione al rettore, che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni. 2. Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni; La dichiarazione di candidatura, per ciascun collegio elettorale è sottoscritta dal candidato. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, la dichiarazione è presentata alla commissione elettorale centrale di cui all', per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo la dichiarazione è presentata alla commissione elettorale locale di cui all'. Ciascuna commissione locale verifica la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e rimette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, gli elenchi delle candidature ammesse, relative alla elezione del personale tecnico e amministrativo. Gli elenchi formati dalla commissione centrale per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, e gli elenchi formati dal Ministero sulla base degli atti delle commissioni elettorali locali, per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, sono trasmessi dal Ministero alle singole sedi universitarie perché ne curino la pubblicazione, secondo le modalità di cui al comma 1, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-07-21;278#art-6

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