Art. 2
Elezione degli studenti
In vigore dal 5 set 1997
1. Gli otto studenti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai componenti del predetto organo. Ogni elettore esprime il proprio voto per due candidati. La votazione avviene a scrutinio segreto su candidature nominative presentate entro il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione medesima. Sono eletti gli otto studenti che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale lo studente con maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione, prevale il più anziano di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-07-21;278#art-2