Art. 10

Commissioni elettorali locali

In vigore dal 5 set 1997
1. Presso ogni istituzione universitaria è istituita con decreto del rettore una commissione elettorale locale composta da un professore universitario di ruolo o da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo che la presiede e da due funzionari, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. 2. La commissione ha il compito di accertare la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all', comma 6 e di procedere alla formulazione della graduatoria tenuto conto dei ristati delle votazioni. 3. La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali e rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle. 4. I risultati delle votazioni sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso al Ministero a cura degli uffici amministrativi, ai fini di quanto previsto dall'. 5. Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche.
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