Art. 7
Verifiche dell'amministrazione
In vigore dal 12 giu 1997
1. L'amministrazione può, in ogni momento, procedere o disporre esami, ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare la buona conduzione del servizio o dell'attività concessa, senza pretesa alcuna di rimborso o risarcimento da parte del concessionario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1997-03-24;139#art-7