Art. 8
Riproduzione, uso strumentale e precario dei beni culturali canoni, corrispettivi e cauzioni
In vigore dal 12 giu 1997
1. Le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero sono rilasciate, fatte salve le vigeriti disposizioni sui diritti spettanti agli autori, dai capi dell'istituto i quali fissano anche il canone e i corrispettivi, avvalendosi degli uffici tecnici esistenti presso l'amministrazione centrale e presso gli organi periferici.
2. I canoni e i corrispettivi sono determinati tenendo, tra l'altro, conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento al beneficio economico del concessionario.
3. I canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali o al loro uso strumentale e precario sono corrisposti in via anticipata.
4. Per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio i richiedenti sono tenuti al solo rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero.
5. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dell'istituto determina l'importo della cauzione, costituita anhe mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento del canone o dei corrispettivi.
6. Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e per la riproduzione dei beni, nonché per l'uso del logo di cui all'. Fino all'adozione del provvedimento restano in vigore i canoni, le tariffe e i corrispettivi stabiliti dal tariffario adottato con il decreto ministeriale 8 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1994.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1997-03-24;139#art-8