Art. 4

Procedura di affidamento dei servizi

In vigore dal 12 giu 1997
1. Il capo dell'istituto affida in concessione i servizi di cui all', comma 1. Predispone ed approva il progetto, ove necessario, e bandisce la gara per l'aggiudicazione. Qualora entro sei mesi dall'adozione del programma di cui all', comma 5, il capo dell'istituto non abbia provveduto a bandire la gara, il direttore generale competente incarica altro dirigente dell'espletamento della procedura per la realizzazione del servizio. 2. Il direttore generale competente o, qualora i servizi riguardino più categorie di beni, il direttore generale individuato nel programma di cui all', comma 5, sentiti gli altri direttori generali interessati, incarica un dirigente dell'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione dei servizi integrati inseriti nel programma. 3. Possono partecipare alle gare i soggetti indicati nell', comma 1, singolarmente o in forma associata anche temporanea. 4. L'aggiudicazione avviene mediante licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base agli elementi individuati nel bando di gara, con le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per i servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, fermo restando che si procede con licitazione privata ai sensi dell', comma 3, del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4. 5. Qualora la gara vada deserta è consentita l'aggiudicazione a trattativa privata, previa gara informale. 6. Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano dalla data di aggiudicazione degli analoghi servizi realizzati nello stesso istituto. 7. Le attività e i servizi resi a titolo gratuito possono essere affidati dall'amministrazione direttamente a soggetti non aventi fini di lucro. 8. Al fine di valutare l'affidabilità del concessionario, l'amministrazione, in sede di prequalificazione, verifica la sussistenza della capacità tecnicoorganizzativa e di quella economico - finanziaria ed indica nel bando di gara o nella lettera di invito i relativi parametri. La capacità tecnicoorganizzativa è accertata anche sulla base delle attività svolte negli ultimi anni con l'indicazione della loro tipologia e buon esito, sulla base della disponibilità dei mezzi tecnici e dell'organico medio annuo dei dipendenti, nonché sulla base di ogni altro utile elemento. La capacità economico - finanziaria è attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativa agli ultimi tre esercizi e corredata da ogni altro elemento utile.
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urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1997-03-24;139#art-4

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