Art. 3
Servizi attinenti ai singoli istituti e servizi integrati
In vigore dal 12 giu 1997
1. Il capo dell'istituto individua uno o più servizi da attivare presso il proprio ufficio.
2. Per servizio integrato si intende l'insieme dei servizi, anche di diversa natura, attivato in più istituti.
3. I capi degli istituti aventi sede nella regione si riuniscono, in conferenza, presso la sede del capo ufficio più anziano che la presiede, per individuare i servizi integrati da attivare in ambito regionale.
4. Il direttore generale dell'ufficio centrale competente individua i servizi integrati da attivare in ambito interregionale. Qualora i servizi integrati interessino più categorie di beni, l'individuazione è effettuata dal direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentiti gli altri direttori generali interessati.
5. Il Ministro, sulla base delle proposte degli organi di cui ai commi 1, 3 e 4, approva ogni anno, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, il programma dei servizi da attivare nell'anno medesimo, e si avvale, per l'attività di indirizzo e coordinamento, di un apposito ufficio costituito presso il Gabinetto.
6. Possono essere stipulate apposite convenzioni con gli istituti di enti pubblici territoriali al fine della attivazione congiunta di servizi integrati nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1997-03-24;139#art-3