Art. 2

Servizi e gestione dei servizi

In vigore dal 12 giu 1997
1. Qualora risulti finanziariamente conveniente, presso i monumenti, i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, gli archivi di Stato, le biblioteche e gli altri istituti dell'amministrazione, fermo restando quanto disposto dall', quarto comma della legge 13 luglio 1966, n. 559, possono essere affidati in concessione a soggetti privati, ad enti pubblici economici, a fondazioni culturali e bancarie, a società e a consorzi costituiti a tal fine, a cooperative regolarmente costituite, qualora non possano essere svolti mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione: a) il servizio editoriale, di vendita di cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo, di riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, di informazione, di guida e di assistenza didattica; f) i servizi di caffetteria, guardaroba e dei centri di incontro e di ristoro; g) i servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti d'ingresso; h) l'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali. 2. Sono finanziariamente convenienti le attività e i servizi che, da soli ovvero abbinati ad altri, producono all'amministrazione concedente aumenti di proventi, nuovi proventi o minori costi. Ai fini della proposta di attivazione dei servizi, il capo dell'istituto, la conferenza dei capi d'istituto o il direttore generale previsti, rispettivamente, dai commi 1, 3 e 4 dell', verificano preventivamente la convenienza finanziaria dell'attività o del servizio, avuto riguardo alla disponibilità delle risorse umane ed agli oneri finanziari della gestione diretta. In caso di servizi integrati, la verifica della convenienza finanziaria è effettuata con riferimento ad ogni servizio e per ogni sede, anche avvalendosi degli uffici tecnici esistenti presso l'amministrazione centrale e presso gli organi periferici. La verifica è nuovamente effettuata trascorsi tre anni dall'affidamento e, comunque, al termine del quadriennio, ai fini dell'eventuale rinnovo.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1997-03-24;139#art-2

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