Art. 6

Canone di concessione e cauzioni

In vigore dal 12 giu 1997
1. La misura del canone da porre a base d'asta è fissata dal dirigente che bandisce la gara che, a tal fine, può avvalersi degli uffici tecnici esistenti presso l'amministrazione centrale e presso gli organi periferici. 2. L'importo della cauzione, che può essere costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa, è pari al venti per cento del canone totale della concessione.
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