Art. 9
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
In vigore dal 12 giu 1997
Catalogo di immagini fotografiche
e di riprese di beni culturali
1. Il capo dell'istituto, all'atto della concessione, per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali, prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa e fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1997-03-24;139#art-9