Art. 9

Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

In vigore dal 12 giu 1997
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali 1. Il capo dell'istituto, all'atto della concessione, per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali, prescrive: a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa e fotografia; b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
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