Art. 10

Logo dei beni culturali

In vigore dal 12 giu 1997
1. È istituito il logo beni culturali per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. L'uso del logo è concesso a titolo oneroso dal Ministero. 2. Il logo, quando è abbinato all'uso o alla riproduzione del bene culturale, è concesso dal capo del'istituto che ha in consegna il bene. Negli altri casi, provvede il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentiti gli altri direttori generali interessati.
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