Art. 7 · Verifiche dell'amministrazione

Art. 7

7 / 12

Verifiche dell'amministrazione

In vigore dal 12 giu 1997
1. L'amministrazione può, in ogni momento, procedere o disporre esami, ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare la buona conduzione del servizio o dell'attività concessa, senza pretesa alcuna di rimborso o risarcimento da parte del concessionario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1997-03-24;139#art-7