Titolo III
Art. 18
Documentazione da produrre a corredo dell'istanza
In vigore dal 10 ago 1997
1. A ciascun esemplare dell'istanza di autorizzazione devono essere, inoltre, allegati i documenti di seguito indicati, autenticati per copia conforme dal legale rappresentante che sottoscrive la medesima istanza:
a) atto costitutivo della società istante, con allegato statuto, secondo il quale sussista, in relazione alla normativa di settore, la possibilità di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell' del decreto legislativo n. 124 del 1993, dichiarato vigente dal competente tribunale con gli estremi della omologazione ed il numero di iscrizione nel registro delle imprese;
b) dichiarazione, a firma del presidente del collegio sindacale della società istante, che il capitale è stato interamente versato;
c) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993;
d) copia dei bilanci e della relativa certificazione dei due esercizi chiusi in data antecedente a quella della istanza di autorizzazione.
2. All'istanza di autorizzazione va, altresì, allegato il regolamento del fondo pensione aperto, che stabilisce:
a) denominazione del fondo, che deve contenere l'indicazione "fondo pensione aperto";
b) sede;
c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall' del decreto legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità;
d) scopo esclusivo in conformità dell' del decreto legislativo n. 124 del 1993, tipologia delle prestazioni previste e condizioni dell'accesso ad esse in conformità dell' dello stesso decreto legislativo;
f) destinatari, con riferimento all'area dei beneficiari della previdenza complementare per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all', comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
g) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;
h) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei casi consentiti dall', comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
i) convenzioni assicurative nei casi di cui all', commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
l) modalità di adesione;
m) sistema di finanziamento e forme di manifestazione della volontà di contribuire;
n) criteri di attuazione delle previsioni dell' del decreto legislativo n. 124 del 1993;
o) criteri generali dell'impiego delle risorse;
p) banca depositaria di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993 e condizioni per la sua sostituzione;
q) misura o criteri di determinazione delle provvigioni spettanti per l'amministrazione e gestione del fondo pensione;
r) norme di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e criteri di informazione periodica circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo pensione, in conformità degli schemi fissati dalla commissione di vigilanza, ai sensi dell', comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione della sua redditività, nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento all'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell', comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
t) regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro di cui all', comma 4-quinquies, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
3. Gli elementi di cui al precedente comma 2, lettera r), possono essere indicati anche mediante rinvio alle disposizioni emanate dalla commissione di vigilanza ai sensi dell', comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-01-14;211#art-18